Statuto della
“Associazione Sportiva Dilettantistica Run It.”
Titolo I
Denominazione, sede, oggetto e durata
Articolo 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.Lgs. 36/2021, una Asd denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Run It, in breve “Asd Run It” (d’ora in poi “associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Rovigo (RO).
2. La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall’Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l’associazione risulti iscritta.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo Asd.
Articolo 2 – Oggetto
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L’associazione si propone di:
a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle della corsa su strada e atletica leggera;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un’ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva.
c) l‘associazione potrà organizzare eventi podistici aperti a tutti per diffondere la pratica del podismo come fonte di benessere psico fisica, conoscenza dei luoghi attraverso lo sport e incentivare ‘attività sportiva all’aria aperta.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.
6. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’associazione svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Direttivo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.
7. L’associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell’associazione sportiva.
10. L’associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Articolo 3 – Durata
1. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Titolo II
Della vita associativa
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all’associazione deve presentare domanda su apposito modulo online recante tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. L’ammissione del nuovo socio è annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.
Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.10.
4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al direttivo la sua volontà di recedere dall’associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, previo sollecito, anche collettivo, al versamento del contributo annuale.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’associazione l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del direttivo, comunicata all’interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’associazione.
Titolo III
Degli organi associativi
Articolo 7 – Organi sociali
1. L'ordinamento interno dell’associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea generale degli associati;
b) il presidente;
c) il direttivo.
Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.
2. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L’assemblea è indetta dal direttivo e convocata dal presidente dell’associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell’articolo 13 del presente Statuto.
7. L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato e comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere gli associati edotti della convocazione, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L’assemblea è presieduta dal presidente del direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L’associazione tiene, a cura del direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l’assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’associazione è affiliata.
16. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L’assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell’associazione.
3. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’organo di revisione (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
2. In particolare, l’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio anche nella forma di rendiconto di cassa;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
f) individua le attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’associazione;
g) delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali;
h) delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.
Articolo 11 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria delibera:
a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
c) sui diritti reali immobiliari;
d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
c) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.
Articolo 12 – Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione sia l’assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ..
Articolo 13 – Audio/video assemblee
1. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. È in ogni caso necessario che:
- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Articolo 14 - Il consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e statale nell’assunzione dell’incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
5. È fatto divieto agli amministratori dell’associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
6. La convocazione è fatta attraverso la posta elettronica o altro canale (whatsapp o telegram), non meno di tre giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente articolo 13, Statuto.
8. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
9. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
10. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
11. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
1. Il consiglio direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all’ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’associazione. A esso competono in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;
c) determinare l’importo delle quote associative;
d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;
e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;
f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
h) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
i) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
m) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Articolo 17 - Il presidente
1. Il presidente è eletto dall’assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l’assemblea e il direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell’associazione.
Articolo 18 - Il vicepresidente
1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 – Organo di revisione
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato ed elegge al proprio interno il Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Titolo IV
Patrimonio e scritture contabili
Articolo 20 Patrimonio
1. L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati.
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili e avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
Articolo 21 – Il rendiconto economico
1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il direttivo redige il rendiconto dell’associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio rendiconto stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15.2.
Articolo 22 - Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Titolo V
Disposizioni finali
Articolo 23 – Scioglimento
1. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
2. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell’articolo 12.4 del presente Statuto.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
Articolo 24 - Norma di rinvio
1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.